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Autori

Beniamino Caravita di Toritto

Professore ordinario
di Istituzioni di diritto
pubblico presso la
facoltà di Scienze
politiche, Università
La Sapienza di
Roma. Membro del
Board of directors
dell’International
Association of Centres
for Federal Studies
(IACFS) e dell’International
Association of
subnational
constitutional law (IASCL).
 

8 - rapporti con il centro

Up one level
Capitolo 8 - Beniamino Caravita di Toritto - La “politica costituzionale” della Regione Lombardia nei rapporti con il governo centrale
8 - rapporti con il centro Premessa
8 - rapporti con il centro 8.1 I referendum regionali del 1996
8 - rapporti con il centro 8.2 La legge 59/1997 e i decreti legislativi delegati. L’attuazione a livello regionale e le impugnazioni della Corte Costituzionale della Lombardia
8 - rapporti con il centro 8.3 La politica sanitaria: il “modello lombardo” e l’impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale del Decreto Bindi (d. lgs. n. 229/1999) e della legge delega (l. n. 419/1998)
8 - rapporti con il centro 8.4 Le vicende dei “buoni scuola” e del referendum regionale sulla devolution
8 - rapporti con il centro 8.5 La partecipazione della Regione Lombardia al processo di attuazione della legge cost. n. 1/1999
8 - rapporti con il centro 8.6 La Lombardia e la riforma del Titolo V della Costituzione
8 - rapporti con il centro 8.7 I rapporti tra la Regione Lombardia e il Governo nell’ultima legislatura

Estratto



Premessa
L’attuale legislatura e la precedente sono state caratterizzate da un forte e costante impegno della Regione Lombardia su diversi fronti. A colpi di referendum, di ricorsi alla Corte costituzionale, di intese con il Governo, la Regione ha senz’altro fornito un contributo rilevante al processo di evoluzione dell’ordinamento italiano in senso federalista. Riassumere dieci anni vissuti così intensamente in un breve intervento appare un impresa non facile. Qualche flash sui punti salienti può, tuttavia, rendere l’idea di cosa è stato fatto.


8.1 - I referendum regionali del 1996
Nel 1996, con un gruppo di altre regioni, la Lombardia promuoveva 12 referendum tesi a rafforzare le competenze regionali.
Un primo ambito di iniziative mirava alla soppressione di alcune strutture ministeriali centrali: Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Dipartimento del turismo e dello spettacolo; Ministero della sanità; Ministero dell’industria.
    Tale primo gruppo di iniziative referendarie - che si riallacciavano a quelle già avanzate da dieci consigli regionali nel 1992 - aveva come obiettivo immediato quello di rendere concreta - attraverso l’impiego dello strumento del referendum abrogativo - la realizzazione dell’autonomia regionale mediante la soppressione degli organi centrali e la conseguente riconduzione al livello regionale delle relative funzioni.
    Un secondo gruppo di richieste referendarie era finalizzato a ritagliare maggiori competenze alle regioni sul fronte dei rapporti internazionali e comunitari.
    Un terzo gruppo di referendum, infine, aveva come obiettivo l’abrogazione, rispettivamente, della funzione statale di indirizzo e coordinamento; dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni; dei controlli sugli atti degli enti locali; dei concorsi unici nazionali; della figura dei segretari comunali; del potere attribuito allo Stato, per il tramite del Commissario di governo, di impartire direttive alle regioni al fine dell’esercizio delle funzioni amministrative delegate
Dei 12 referendum proposti, la Corte costituzionale ne dichiarò ammissibili cinque.
    Quanto ai referendum non ammessi, la Regione Lombardia, non soddisfatta di tale risultato, insieme alla Regione Puglia, lanciò un segnale - seppur simbolico - di protesta, proponendo di fronte alla Corte costituzionale conflitto di attribuzione contro la stessa Corte costituzionale per l’annullamento delle sentenze di inammissibilità.
    Tra le richieste bocciate dalla Corte vi erano – oltre a quelle dirette alla soppressione del Ministero della sanità e del Dipartimento del turismo - quelle tese, rispettivamente, alla abrogazione della  funzione statale di indirizzo e coordinamento; dei limiti alle attività promozionali delle regioni all’estero nelle materie di loro spettanza; dei limiti imposti alla partecipazione delle regioni alle attività dell’Unione europea; di poteri di direttiva dello Stato sulle funzioni amministrative statali delegate alle regioni.    I conflitti sollevati dalle regioni Lombardia e Puglia, come era prevedibile, vennero dichiarati inammissibili dalla Corte (sent. n. 29/1998).
A prescindere dall’esito di siffatti conflitti, tuttavia, alcuni degli obiettivi perseguiti dalla Regione Lombardia anche con le richieste referendarie dichiarate inammissibili hanno, in parte, trovato soddisfazione nella successiva legislazione statale.
    Nel 1997, infatti, la legge n. 59 e la legge n. 127, le cd. leggi Bassanini, oltre a recepire il contenuto di alcuni referendum dichiarati ammissibili – quelli sui “concorsi unici”, sui “controlli statali sugli atti amministrativi delle regioni” e sui “segretari comunali” – dettarono una disciplina più rispettosa del ruolo costituzionale delle regioni con riguardo alla funzione statale di indirizzo e coordinamento, al potere estero delle regioni, ai poteri delle regioni nei rapporti con l’Unione europea e al potere di direttiva dello Stato sulle funzioni delegate alle regioni (art. 8 l. n. 59/1997).



8.2 - La legge 59/1997 e i decreti legislativi delegati. L’attuazione a livello regionale e le impugnazioni della Corte Costituzionale della Lombardia
Come è noto nel 1997, la legge n. 59, ha dato l’avvio ad un lungo e ampio processo di decentramento amministrativo.      Per effetto delle deleghe contenute nella legge in questione, infatti, il Governo ha adottato numerosi decreti legislativi con i quali sono state conferite funzioni amministrative a regioni ed enti locali nei più svariati settori (agricoltura, commercio, commercio con l’estero, mercato del lavoro, trasporti). Con il d.lgs. n. 112/1998, infine, lo Stato ha effettuato un ulteriore conferimento a regioni ed Enti locali di funzioni nei tre settori organici di materie: “sviluppo economico e attività produttive”, “territorio ambiente e infrastrutture”, “servizi alla persona e alla comunità”.
Di fronte a tale ampio processo di decentramento, la Lombardia, da un lato, ha provveduto a dare attuazione a livello regionale alle disposizioni contenute nei decreti delegati, distinguendosi, rispetto ad altre regioni italiane per la tempestività con cui ha provveduto a predisporre la relativa legislazione regionale (si veda in particolare la l.r. n. 1/2000 di attuazione del d.lgs. n. 112/1998); dall’altro, ha attaccato il Governo in tutti i casi in cui nell’esercizio delle deleghe legislative di cui alla l. n. 59/1997 non si era mostrato rispettoso delle competenze e del ruolo riconosciuto alle regioni dalle disposizioni costituzionali allora vigenti così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte.
    La Regione Lombardia ha così impugnato di fronte alla Corte costituzionale numerosi decreti delegati tra i quali, rispettivamente, il d.lgs. n. 422/1997, in materia di trasporto pubblico locale; il d.lgs. n. 469/1997, in materia di mercato del lavoro; il d.lgs. n. 143/1998 in materia di commercio con l’estero, sottoponendo all’esame della Corte i profili di illegittimità degli stessi laddove risultavano lesivi delle competenze riconosciute alle regioni dalla Costituzione.
    Questi conflitti con il Governo si sono in più di una occasione conclusi con successo per la Regione Lombardia. Si pensi alla sent. n. 74/2001, con la quale la Corte costituzionale ha accolto le doglianze della Regione in ordine a quelle norme del d.lgs. n. 469/1997 che risultavano lesive dell’autonomia organizzativa delle regioni nell’esercizio delle funzioni alle stesse conferite.
    Anche quando non ha accolto espressamente le doglianze della Lombardia, la Corte ha spesso aderito alle tesi interpretative dalla stessa prospettate. Si pensi ad esempio alla sent. n. 111/2001, con la quale la Corte, pur dichiarando non fondate le censure mosse ad alcune norme del d.lgs. n. 422/1997 in materia di trasporto pubblico locale, trattandosi essenzialmente di questioni interpretative, per la maggioranza di esse ha accolto l’interpretazione prospettata dalla difesa regionale.
Va, inoltre, evidenziato che la Regione Lombardia, pur contestando numerosi decreti delegati, non ha omesso, nelle more dei giudizi, di dare attuazione alle disposizioni ivi contenute procedendo all’ulteriore conferimento di funzioni  agli enti locali.
    Tale tempestività è stata, se così si può dire, “premiata” dalla Corte laddove, nella sent. n. 74/2001, essa ha riconosciuto che, nonostante l’intervenuta attuazione dei decreti a livello regionale, sussisteva comunque un interesse della Regione alla declaratoria di illegittimità costituzionale che «rimuovendo la disposizione di fonte statale compressiva dell’autonomia regionale, reintegri la Regione nella sua potestà legislativa e consenta ad essa di esercitarla, eventualmente, anche per modificare la legge regionale già approvata».



8.3 - La politica sanitaria: il “modello lombardo” e l’impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale del Decreto Bindi (d. lgs. n. 229/1999) e della legge delega (l. n. 419/1998)
Una considerazione a sé meritano le numerose attività svolte dalla Regione Lombardia in materia sanitaria per la costruzione del cosiddetto “modello lombardo”, noto anche a livello internazionale e fondato essenzialmente sulla separazione tra il soggetto acquirente delle prestazioni sanitarie (le Aziende sanitarie locali - ASL) ed il soggetto produttore delle stesse (le Aziende ospedaliere - AO).
    Tali attività sono state condotte su più fronti: a livello legislativo, con la l.r. n. 31/1997; a livello amministrativo, attraverso l’impegno della Giunta teso a mettere in pratica le scelte operate dalla legislazione sanitaria lombarda anche attraverso i progetti di sperimentazione gestionale concordati con il Governo (art. 9 bis del d.lgs. n. 502/1992) ed, infine, ricorrendo anche allo scontro con il Governo con la proposizione di fronte alla Corte costituzionale delle impugnative nei confronti,  rispettivamente, della legge delega in materia sanitaria (l. n. 419/1998) e del d.lgs. n. 229/1999, di modifica del d.lgs. 502/1992, recante Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. 421/1992”. Nei ricorsi citati, la Regione evidenziava tra i vizi del d.lgs. n. 229/1999 l’impostazione statalista e centralista, la reintroduzione di un Servizio Sanitario Nazionale incentrato quasi esclusivamente sulle ASL, sulla identificazione tra il soggetto garante della salute dei propri cittadini ed acquirente delle prestazioni ed il soggetto erogatore/produttore delle stesse; denunciava altresì l’illegittimità del divieto posto alle regioni di istituire aziende ospedaliere di rilevo regionale nonché dei limiti posti al processo di accreditamento delle strutture sanitarie già da tempo avviato con successo in Regione Lombardia.
    Le vicende giudiziarie iniziate nel 1998 si sono concluse solo nel 2002 con la sentenza n. 510/2002.     Sebbene tale decisone contenga una pronuncia di inammissibilità in ordine ai ricorsi promossi dalla Regione, i risultati ottenuti dalla Lombardia sono, nei fatti, positivi.     Con la sentenza in esame, infatti, la Corte ha, in primo luogo, salvato le iniziative intraprese dalla Regione in materia sanitaria anche in difformità delle prescrizioni del d.lgs. 229/1999, laddove ha affermato che: «le dichiarazioni delle parti del giudizio – indipendentemente da ogni valutazione sul merito - hanno dunque posto in luce una situazione di sostanziale inattuazione del d. lgs. n. 229/1999, almeno fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma del Titolo V della Costituzione, cosicché per quel periodo non risulta provato che le norme censurate abbiano in pratica prodotto effetti lesivi tali da determinare una invasione della sfera di attribuzioni delle regioni e delle Province autonome ricorrenti».
    Per il futuro, la Corte sembra aver lasciato, anche in ragione della intervenuta riforma del Titolo V, ampi spazi alle iniziative regionali, avendo affermato che «in definitiva, nella vicenda in esame, risulta evidente la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, poiché, da un lato,  fino alla data di entrata in vigore della legge di modifica del Titolo V della Costituzione, le norme statali impugnate non hanno prodotto alcun effetto invasivo della sfera di attribuzioni regionali, mentre, dall'altro lato, proprio a partire da tale data le medesime norme possono essere sostituite, nei limiti ovviamente delle rispettive competenze, da un'apposita legislazione regionale»1.

1 Di analogo tenore è la sent. n. 197/2003, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla Regione Lombardia, prima della riforma del Titolo V, avverso la l. n. 135/2001 e deciso dalla Corte dopo l’entrata in vigore della legge cost. n. 3/2001.



8.4 - Le vicende dei “buoni scuola” e del referendum regionale sulla devolution
Nel 2000, la Regione Lombardia è tornata di nuovo al centro del dibattito politico nazionale a  seguito delle iniziative dalla stessa intraprese in materia di “buoni scuola” e della decisione del Consiglio regionale lombardo di indire il cd. referendum consultivo sulla devolution. Entrambe le vicende hanno visto nuovamente contrapposti il Governo e la Regione ed entrambe sono state sottopose al giudizio della Corte costituzionale.
Con riguardo alla vicenda “buoni scuola”, oggetto dello scontro era una delibera della Giunta Lombarda, la n. 1253 del 22.09.2000, che dava attuazione all’art. 4, co. 121, lett. e), della l.r. n. 1/2000, nella parte in cui prevedeva l’esercizio da parte della Regione delle competenze amministrative in ordine: «e) […] all'attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali, legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola dovranno essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo famigliare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le modalità per l'attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale».
    Tale delibera veniva impugnata dal Governo con ricorso per conflitto di attribuzioni perché sottratta al controllo di cui all’art. 17, co. 32, della l. n. 127/1997. Con ogni probabilità il motivo sotteso alla impugnazione, più che quello dichiarato, era quello di una pretesa invasione da parte della Regione delle competenze legislative statali in materia di istruzione, sebbene tali contribuiti, in quanto destinati alle famiglie, fossero da ricondurre alla materia “assistenza scolastica” all’epoca di competenza concorrente delle regioni.
    Nel 2001, a seguito di formale rinuncia del Consiglio dei Ministri al ricorso, la vicenda si concludeva ancora una volta con esiti positivi per la Regione Lombardia: con ordinanza n. 392/2001, la Corte costituzionale dichiarava, infatti, l’estinzione del giudizio per rinuncia.
La vicenda del referendum consultivo regionale sulla devolution nacque, invece, dalla delibera n. 25 del 15.09.2000, con la quale il Consiglio regionale aveva manifestato l’intenzione di consultare la comunità lombarda in relazione all’adozione, da parte della Regione Lombardia, di tutte le iniziative istituzionali necessarie alla promozione del trasferimento alla Regione stessa delle funzioni statali in materia di sanità, istruzione e di polizia locale, materie nelle quali la Regione Lombardia già da tempo aveva manifestato l’esigenza di ottenere una maggiore autonomia. Lo Statuto regionale, d’altra parte, consentiva tale possibilità2.
    Unico ostacolo, e di non poco rilievo, ad una iniziativa in tale senso era costituito dalla costante giurisprudenza costituzionale in materia sostanzialmente contraria a ritenere ammissibili referendum consultivi regionali su questioni afferenti interessi riguardanti la collettività nazionale. Esemplificative di tale orientamento della Corte erano la sent. n. 256/1989 e la sent. n. 470/1992.
    Nella sentenza n. 496 del 2000, tuttavia, la Corte  aveva mostrato segni di apertura. Con tale sentenza, infatti, la Corte - premesso che l'iniziativa legislativa dei Consigli regionali, ai sensi dell'articolo 121, co. 2, Cost., comprendeva anche il potere di presentare alle Camere proposte di legge in tema di revisione costituzionale - aveva riconosciuto espressamente che l'interesse delle popolazioni regionali, oltre a investire l'intera gamma delle competenze proprie della Regione, avrebbe potuto assumere anche connotazioni più ampie, che superassero gli stretti confini delle materie e del territorio regionale, fino ad intrecciarsi, in certi casi, con la dimensione nazionale (si veda anche la sent. n. 829/1988). Aveva, infine, affermato l’importante principio in base al quale non si può disconoscere l'esistenza di un interesse qualificato di ciascuna Regione e della sua popolazione ai contenuti di una riforma che venga ad investire lo stesso impianto dello stato regionale e l'ordinamento delle competenze regionali nel suo complesso.
    Consapevole del quadro costituzionale nel quale stava operando e, supportato da una Commissione di esperti nominata ad hoc, il Consiglio regionale, nel settembre 2000, approvava la delibera n. VII/25, recante “Proposta di indizione di referendum consultivo per il trasferimento delle funzioni statali in materia di sanità, istruzione anche professionale, nonché di polizia locale, alla Regione”.
    Il quesito elaborato dal Consiglio regionale così suonava: «Volete voi che la Regione Lombardia, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda tutte le iniziative istituzionali necessarie alla promozione del trasferimento delle funzioni statali in materia di sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale, alla Regione?».
    Non a caso nel quesito si faceva riferimento all’espressione «nel quadro dell’unità nazionale», così come volutamente generica e priva di una connotazione specifica era l’espressione «iniziative istituzionali» utilizzata dal Consiglio: l’iniziativa referendaria, infatti, avrebbe potuto superare indenne un eventuale giudizio della Corte solo se non avesse minato il principio dell’unità nazionale e se non si fosse inserita in un procedimento di revisione costituzionale.
    E così accadde. Con ordinanza n. 102 del 5 aprile 2001, infatti, la Corte respingeva la richiesta di sospensione della delibera consiliare lombarda presentata dal Governo unitamente al ricorso per l’annullamento della stessa. Nella citata decisione la Corte, dopo aver rilevato che dal tenore del quesito emergeva la volontà di ricondurre l’iniziativa referendaria «nel quadro dell’unità nazionale» e che, dallo stesso preambolo della delibera risultava come finalità della proposta fosse quella di intraprendere generiche, e non meglio specificate, “iniziative istituzionali” dirette alla promozione del trasferimento alla Regione delle funzioni statali relative ad alcune materie, giungeva alla conclusione che la delibera consiliare in questione non coinvolgeva «scelte fondamentali di livello costituzionale in presenza delle quali non è consentita la separata consultazione di frazioni del corpo elettorale» (sent. n. 496/2000) e che pertanto non ricorrevano, nel caso di specie, quelle gravi ragioni che avrebbero giustificato la sospensione della delibera.
Successivamente, nel novembre 2001, il Governo formalizzava la rinuncia al ricorso. Con molta probabilità le ragioni di tale rinuncia, oltre che di natura politica, sono riconducibili, da un lato, alla estensione della potestà legislativa regionale che era conseguita all’approvazione della riforma del Titolo V, dall’altro, alla possibilità offerta alle regioni a statuto ordinario dal nuovo testo dell’art. 116 Cost. di ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Con ordinanza n. 444 del 28 dicembre 2001, la Corte costituzionale dichiarava l’estinzione del giudizio per rinuncia. Di fatto, tuttavia, non si procedette alle consultazioni referendarie.

2 L’art. 65 stabilisce, infatti, che il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi su questioni di interesse regionale interessanti l'intero corpo elettorale regionale. Il procedimento referendario risultava, inoltre, concretamente disciplinato dalla l.r. 24 ottobre 1983, n. 34.



8.5 - La partecipazione della Regione Lombardia al processo di attuazione della legge cost. n. 1/1999
Vivace è stata altresì la partecipazione della Lombardia al dibattito apertosi all’indomani della entrata in vigore della legge cost. n. 1/1999. In particolare, la Regione è stata al centro del dibattito giuridico istituzionale per la netta posizione assunta, subito dopo l’entrata in vigore della riforma, in ordine alla interpretazione del nuovo art. 121 Cost. in materia di potestà regolamentare.
    La modifica apportata all’art. 121 Cost. è stata, infatti, interpretata dalla Regione nel senso di una “riespansione” del principio generale dell’afferenza della potestà regolamentare, almeno nel suo nucleo tradizionale di normazione esecutivo-attuativa di leggi, al potere esecutivo.
Tale interpretazione, d’altra parte, collimava con quella inizialmente accolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari regionali (parere 15 marzo 2000 e circolare ai Commissari di governo del 17 marzo 2000) in cui – dato atto dell’esistenza di una tesi secondo cui la modifica si limiterebbe ad attribuire agli Statuti regionali la possibilità di attribuire la competenza in merito alla potestà regolamentare - si affermava che «sembra da preferire» un’altra lettura della modificazione costituzionale.
    All’indomani della riforma, pertanto, la Giunta regionale lombarda ha iniziato, in linea, tra l’altro, con l’interpretazione diffusa dal Governo, ad adottare regolamenti regionali.
    La tesi interpretativa abbracciata dalla Regione, dapprima respinta dal TAR Lombardia (Sez. III, sent. n. 868/2002), è stata in seguito confermata dal Consiglio di Stato, Sez.. IV, con ord. n. 1359/20023.
    Successivamente, come è noto, con sent. n. 313/2003, la Corte costituzionale ha affermato il principio in base al quale spetta allo Statuto la distribuzione della potestà regolamentare tra i vari organi della Regione, precisando che «è necessario escludere che la modifica che il nuovo secondo comma dell’art. 121 della Costituzione ha apportato al precedente, tacendo circa la spettanza attuale del potere regolamentare, possa essere interpretata altro che, per l’appunto, come vuoto di normazione che spetta alla Regione colmare nell’esercizio della propria autonomia statutaria».
    In ogni caso è «l’autonomia statutaria l’altro argomento che impedisce di ritenere l’esistenza di soluzioni organizzative obbligate, in mancanza di una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile».    
    In tema di insindacabilità delle opinioni e dei voti dei consiglieri regionali di cui all’art. 122 co. 4 Cost., è, inoltre, da segnalare l’iniziativa - anch’essa condotta con successo - della Regione Lombardia di proporre conflitto di attribuzioni avverso l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari adottato da una procura lombarda nei confronti di un consigliere regionale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in relazione a dichiarazioni dallo stesso rese ad un quotidiano locale. Con sentenza n. 276/2001, infatti, la Corte costituzionale ha accolto il ricorso della Regione riconoscendo che l’intervista costituiva «un’illustrazione, in chiave divulgativa, di quanto contestualmente ha formato oggetto di un atto tipico delle funzioni all’epoca esercitate» ed, in quanto tale, risultava coperta dalla garanzia della insindacabilità di cui all’art. 122 co.4 Cost.

3 Nella motivazione dell’ordinanza il Consiglio di Stato affermava, in proposito, «ritenuto che le censure prospettate con il ricorso in appello appaiono meritevoli di considerazione sia per quanto riguarda il difetto di legittimazione dei ricorrenti sia per quanto riguarda il merito».



8.6 - La Lombardia e la riforma del Titolo V della Costituzione
Appare, inoltre, superfluo rammentare, anche perché molto più vicino nel tempo, l’apporto della Regione Lombardia alla redazione del testo dell’articolato della legge cost. n. 3/2001 con riguardo, in particolare, alla definizione dell’elenco delle materie da attribuire alla competenza legislativa concorrente delle regioni di cui al nuovo art. 117 co. 3 Cost., che costituiva il punto di approdo delle numerose iniziative dalla stessa assunte nel corso della precedente e della attuale legislatura regionale (si pensi, per tutte, a quelle mirate a sopprimere la funzione di indirizzo e coordinamento oggi abolita dalla legge n.  131/2003).
    Un forte impegno la Regione Lombardia ha altresì profuso anche in sede di attuazione della riforma sia in ambito regionale sia attraverso la partecipazione attiva nelle sedi istituzionali di confronto tra lo Stato, le regioni e gli enti locali ogni volta che è stato necessario risolvere nodi interpretativi e raggiungere intese tra i vari livelli di governo.



8.7 - I rapporti tra la Regione Lombardia e il Governo nell’ultima legislatura
Quanto ai rapporti con il Governo, nell’ultima legislatura la Regione Lombardia ha scelto di confrontarsi con quest’ultimo e di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto.
    Solo in qualche caso sporadico è stato, infatti, necessario fare ricorso alla Corte costituzionale al fine di contestare le scelte governative. Si rammenta, in proposto, l’iniziativa assunta dalla Lombardia, insieme ad altre regioni, di impugnare, per eccesso di delega, il d.lgs.198/02 recante “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’art, 1, co. 2, l. 443/01”, dichiarato, successivamente, illegittimo dalla Corte con sent. n. 303/2003.
    In altri casi è stato il governo ad impugnare leggi regionali. Molto spesso tali impugnazioni avevano alla base la necessità di risolvere questioni interpretative poste dalla riforma del Titolo V
    Si pensi all’impugnazione della l.r. n. 19/2001, in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti, decisa in senso favorevole alla Regione Lombardia con la sent. n. 407/2002, con la quale la Corte ha sciolto le numerose questioni interpretative poste dall’art. 117, co. 2, lett. h) ed s) Cost. laddove tale norma attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in tema di “tutela dell’ambiente” e “ordine pubblico e sicurezza”.
    Si pensi ancora, sebbene sotto altro profilo, alla impugnativa della l.r. n. 12/2003, con la quale, in linea con l’evoluzione della legislazione statale e comunitaria, la Regione Lombardia ha disposto la soppressione dei libretti di idoneità sanitaria fino ad oggi previsti per gli operatori a contatto con alimenti e di alcuni certificati sanitari ormai superati. Anche tale questione è stata respinta dalla Corte (sent. n. 162/2004).
Un breve cenno meritano, infine, le modalità con cui la Regione ha gestito la vicenda legata al d.lgs. n. 190/2002 in materia di “grandi opere”, vicenda che, iniziata con uno scontro con il Governo, con l’impugnazione da parte della Regione, di fronte alla Corte costituzionale, di numerose norme del d.lgs. 190 ritenute lesive delle nuove competenze regionali, si è conclusa, a seguito di una delicata trattativa, con la rinuncia al ricorso da parte della Regione e con esiti ancora una volta positivi in termini di risultati concreti riportati dalla Regione (le opere previste dalla Legge obiettivo hanno carattere di assoluta rilevanza strategica ed attivano risorse per complessivi 22 miliardi di euro, andando a disegnare il futuro infrastrutturale e le prospettive di sviluppo socio-economico della Lombardia).
Gli sforzi comuni del Governo e della Regione hanno condotto alla sottoscrizione, in data 11 aprile 2003, di un’Intesa il cui schema, approvato con d.g.r. n. 12677 del 10 aprile 2003, risulta  fortemente condiviso. Come affermato dal Presidente Formigoni «il documento concordato rispetta le prerogative istituzionali della Regione e garantisce la miglior operatività delle procedure approvative facendo venir meno, nel contenuto, le ragioni del ricorso promosso lo scorso autunno. In particolare tutte le opere incluse nel primo programma CIPE sono dichiarate di interesse concorrente regionale; è assicurata la partecipazione della Regione al procedimento istruttorio di approvazione delle opere - viene riconosciuto il carattere vincolante alle prescrizioni tecniche e ambientali espresse dalla Regione sui progetti relativi alle opere - il Presidente della Regione concorre alla nomina dei Commissari straordinari che intervengono sostituendosi, in caso di inadempienza, ai soggetti aggiudicatori».





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